LE NOVITA’ DELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L’ANNO 2024
Modello 730 precompilato 2025 e modello Redditi PF 2025
La scadenza per la trasmissione del Modello 730/2025 resta fissata al 30 settembre, mentre per il modello Redditi 2025 il termine può arrivare fino al 31 ottobre 2025.
Novità per tassazione e oneri
Le principali novità contenute nel modello 730/2025 riguardano:
• ampliata la tipologia dei redditi: i contribuenti non titolari di partita Iva potranno utilizzare il modello 730 anche per indicare i redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva (quadro M) o derivati da plusvalenze di natura finanziaria (quadro T), che prima dovevano necessariamente transitare per modello Redditi;
• rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito: prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
• nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
• nuova tassazione delle locazioni brevi assoggettate alla cedolare secca con aliquote differenziate: i redditi derivanti da contratti di locazione breve (inferiori a 30 giorni) sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 21% per una sola unità immobiliare individuata dal contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi; per le altre unità (fino a quattro), l’aliquota passa al 26%;
• lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro;
• rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
• lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
• bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari a 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
• trattamento integrativo: per l’anno 2024, l’importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
• regime agevolato per lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024;
• rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;
• detrazione super bonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel super bonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
• detrazione sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
• detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
• imposte estere Ivie e Ivafe: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo.
Detrazioni con pagamenti tracciati
Si ricorda che, a partire dal periodo d’imposta 2020, vanno indicate solo le spese e gli oneri pagati con sistemi tracciabili. Occorre, dunque, che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili. Fanno eccezione le spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale, che possono essere detratte anche se pagate in contanti.
Il contribuente dovrà dimostrare la tracciabilità del pagamento mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Modello precompilato
Possono utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati, ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il Mod. 730. A partire dal 30 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione on line la dichiarazione precompilata.
Il contribuente può accettarla così com’è oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Il cittadino può accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, può delegare il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.
Le principali modalità di accesso al 730 precompilato sono:
- Fisconline: previa registrazione al sito delle Entrate, occorre inserire il codice fiscale, la password, il codice Pin e poi cliccare su «Accedi».
- pin Inps: nella pagina riservata agli utenti dei servizi online dell’Inps va inserito il codice fiscale e il Pin dispositivo dell’Inps; poi va selezionato il pulsante «Accedi».
- SPID sistema pubblico di identità digitale: chi ha già un’identità digitale Spid può utilizzare le credenziali del gestore e l’accesso alla dichiarazione precompilata avviene dalla pagina di login.
In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.) non vengono sottoposti al controllo documentale.
Il contribuente, in ogni caso, è libero di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il Mod. 730 o il modello Redditi PF.
Il calendario del modello 730/2025
Sotto un profilo temporale, le date da tenere d’occhio sono le seguenti:
- entro il 17 marzo 2025 la consegna della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta;
- dal 30 aprile 2025 il nuovo modello 730/2025 sarà a disposizione, direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- dal 15 giugno 2025 al 15 settembre 2025 la consegna delle dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista, col prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- il 30 settembre 2025 termine ultimo per la presentazione del modello 730, sia nella forma precompilata che ordinaria, direttamente all’Agenzia delle Entrate, tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato;
- il 25 ottobre 2025 termine per la presentazione del modello 730 integrativo, nel caso in cui il contribuente si accorga di errori o omissioni che comportano un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata rispetto a quanto dichiarato.
Novità sulle detrazioni Irpef del 2025
Il nuovo art. 16-ter del Tuir, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, riordina la disciplina delle detrazioni, per gli interventi sostenuti a decorrere dal 2025, dato che la detrazione ai fini Irpef non potrà oltrepassare un determinato massimale, il cui importo dovrà essere calcolato facendo riferimento a due specifici indicatori:
- un valore fisso predeterminato sulla base del reddito complessivo dichiarato;
- un coefficiente parametrato alla situazione familiare del contribuente.
Il primo indicatore viene definito in base al reddito complessivo dichiarato, individuando due specifiche classi:
- 14mila euro per i soggetti con reddito compreso tra 75.001 e 100mila euro;
- 8mila euro per coloro che realizzano un reddito superiore a 100mila euro.
Il secondo fa riferimento al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente. Il coefficiente, infatti, sarà pari a:
- 0,50 se nel nucleo familiare non vi sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se ve ne è uno;
- 0,85 se ve ne sono due;
- 1 se ve ne sono più di due o se ve ne è almeno uno con disabilità.
L’importo massimo delle spese ammesse in detrazione, quindi, dovrà essere determinato moltiplicando il valore del primo indicatore con il predetto coefficiente.
La nuova disciplina, quindi, introduce una sorta di “tagliola” nel computo delle spese fiscali eleggibili ai fini delle detrazioni, meccanismo che interviene soltanto qualora il contribuente abbia maturato il diritto a detrarre oneri di ammontare superiore a quello determinato applicando i criteri del nuovo articolo 16-ter. In caso contrario nulla cambia rispetto alle regole oggi vigenti.
Per coloro che conseguono redditi compresi tra 120.001 e 240.000 euro, va considerato il meccanismo previsto dal co. 3-bis dell’art. 15 del Tuir, norma che prevede che l’ammontare delle detrazioni venga progressivamente ridotto al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240mila euro. Tali contribuenti, ai fini della determinazione delle detrazioni scomputabili dall’imposta, dovranno applicare entrambe le disposizioni.
15/02/2025